di Stefano Sergi
Il presente articolo analizza le responsabilità dei dipendenti pubblici, tema estremamente
rilevante per la governance e l’efficienza della Pubblica Amministrazione.
Partendo da un inquadramento normativo, si procede all’esame delle disposizioni
legislative che disciplinano le diverse tipologie di responsabilità dei pubblici dipendenti.
Con questo lavoro si intende, inoltre, esplorare l’impatto delle nuove tecnologie e della
digitalizzazione su tali responsabilità, analizzando come queste innovazioni possano
influenzare le pratiche lavorative e i meccanismi di controllo e valutazione, riflettendo
sulle sfide contemporanee quali la trasparenza, l’integrità e la lotta alla corruzione ed
evidenziando l’importanza di un sistema di responsabilità chiaro ed efficiente, idoneo
a garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche.
Nozioni introduttive
La responsabilità è la situazione in cui viene a trovarsi la persona che è chiamata
dall’ordinamento a rispondere di un danno che ha causato.
Il dipendente pubblico, al pari di ogni cittadino, è direttamente responsabile dei
danni prodotti a terzi nell’esercizio delle sue funzioni e deve svolgere la prestazione
lavorativa osservando una serie di obblighi che assumono una rinnovata connotazione per
effetto dell’approvazione di numerose norme che attengono alla valutazione della
performance e del raggiungimento dei risultati.
Inoltre, oggi più che mai, assumono importanza i principi di trasparenza, buon
andamento e di efficacia dell’azione amministrativa e in tal senso, il pubblico
dipendente è chiamato a adottare condotte che consentano alla P.A. di
attuare pienamente il dettato legislativo e costituzionale.
Il dipendente che non rispetti i doveri inerenti allo svolgimento della sua mansione,
potrà incorrere in diverse forme di responsabilità, che possono o meno coesistere:
responsabilità civile, amministrativa, contabile, penale e disciplinare.
Diritti e doveri dei pubblici dipendenti: normativa di riferimento
Nello svolgimento della loro prestazione lavorativa, i pubblici dipendenti sono titolari
di diritti e doveri.
L’articolo 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore alla retribuzione e
alle ferie retribuite e irrinunciabili; l’articolo 38 Cost. regolamenta il diritto a ricevere
una serie di erogazioni in caso di infortunio, malattia, vecchiaia.
Accanto a questi diritti costituzionalmente riconosciuti, sono previsti obblighi che il
lavoratore deve adempiere.
A tal proposito, l’articolo 28 della Costituzione stabilisce che “ I funzionari e i dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici “
Il Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 62/2013,
come modificato e integrato dal D.P.R. 81/2023 stabilisce, tra l’altro, che il dipendente deve
osservare la Costituzione servendo la Nazione con disciplina e onore e conformando la
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse
pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
Il dipendente, inoltre, deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e deve agire in posizione
di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
La violazione di questi obblighi produce, come conseguenza, il sorgere di una o più forme
di responsabilità in capo al dipendente.
La responsabilità civile
E’ la responsabilità che risponde al principio generale del neminem laedere e si ha
quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio del dipendente derivi un danno da
risarcire a terzi o alla P.A.
Generalmente si distingue tra le seguenti tipologie di responsabilità civile: la
responsabilità extracontrattuale o aquiliana, disciplinata dagli articoli 2043 e ss.
del Codice civile, deriva dalla violazione del dovere generico del neminem
laedere, a prescindere dalla preesistenza di un obbligo specifico.
La responsabilità contrattuale (articoli 1218 e ss. Del Codice civile), scaturisce
dall’inadempimento di un obbligo contrattuale preesistente di cui una delle parti è la P.A.
In genere risponde solo la Pubblica Amministrazione che è parte del rapporto contrattuale
e non il pubblico dipendente la cui condotta ha prodotto il danno, anche se quest’ultimo
può essere chiamato a rispondere verso il terzo a titolo di responsabilità extra contrattuale
o verso la P.A. a titolo di responsabilità amministrativa.
La responsabilità precontrattuale (articoli 1337- 1338 Codice civile) si applica solo alla
Pubblica Amministrazione contraente quando il danno attiene alla fase delle c.d.
trattative negoziali e si è danneggiata la controparte, impegnatasi vanamente nella
negoziazione.
In tale contesto, è opportuno richiamare l’articolo 28 della Costituzione che esprime,
da un lato, l’esigenza di tutela dei singoli contro i possibili abusi dei poteri pubblici e
dall’altro impone al singolo dipendente pubblico di rispettare la legge nello svolgimento
delle proprie funzioni. Inoltre, l’estensione della responsabilità del dipendente all’ente
è prevista per consentire al danneggiato una maggiore possibilità di ristoro, considerato
che, mentre il dipendente potrebbe non essere in grado di risarcire il danno, ciò non vale
per un ente pubblico.
Pertanto, se a produrre un danno a terzi è un pubblico dipendente nell’esercizio dei suoi
compiti istituzionali, del danno risponde anche l’ente di appartenenza. In tal caso,
la responsabilità si estende dal dipendente alla P.A. e ne rispondono entrambi in solido.
La responsabilità amministrativa e la responsabilità contabile
Questa forma di responsabilità si configura nell’ipotesi in cui dalle azioni o
omissioni del pubblico dipendente commesse nell’esercizio delle sue funzioni
derivi un danno all’erario.
Presupposto di questa forma di responsabilità è l’esistenza di un rapporto di servizio
tra il soggetto e l’ente pubblico. Sono elementi costitutivi della responsabilità amministrativa:
l’elemento oggettivo che consiste nel comportamento antigiuridico tenuto dal dipendente;
l’elemento soggettivo che si riferisce alla volontà del soggetto di porre in essere la condotta
antigiuridica con dolo o colpa grave;
il danno erariale vale a dire il danno suscettibile di valutazione economica arrecato alla
finanza pubblica;
il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il comportamento antigiuridico che consente
di considerare il danno come conseguenza diretta e immediata dell’azione o dell’omissione.
La responsabilità contabile è una specie particolare di responsabilità amministrativa, che
presenta le stesse caratteristiche e gli stessi elementi costitutivi, ma si differenzia sotto il
profilo dei soggetti coinvolti.
Possono incorrere nella responsabilità contabile i soggetti incaricati della riscossione delle
entrate e dell’esecuzione delle spese dell’ente (agenti contabili di diritto) oppure coloro i
quali maneggiano denaro o valori della Pubblica Amministrazione (agenti contabili di fatto).
Sono agenti contabili, ad esempio, gli esattori, i tesorieri, gli economi, i cassieri, gli incaricati
di riscuotere entrate per servizi dell’ente, i ricevitori.
In tale qualità rispondono dei danni cagionati all’Amministrazione per colpa, negligenza o
inosservanza degli obblighi cui sono tenuti e sono chiamati a rendere conto della loro
gestione alla fine di ogni anno finanziario. Giudice competente in materia di responsabilità
amministrativa e contabile è la Corte dei conti.
La responsabilità penale
Questa forma di responsabilità si configura quando un dipendente pubblico, nell’esercizio
delle sue funzioni, commette un reato che viola l’ordine giuridico generale, ledendo gli
interessi dello Stato o dei cittadini.
In tale contesto, è opportuno ricordare l’articolo 27 della Costituzione che, al primo comma,
sancisce il principio della personalità della responsabilità penale: ciascun individuo è
responsabile solamente per le proprie azioni e, quindi, non può essere punito per un reato
commesso da altri.
Il libro II titolo II del Codice penale è dedicato all’esame dei delitti contro la Pubblica
Amministrazione. Il bene giuridico tutelato da tali reati è rappresentato dall’interesse
della collettività ad una gestione della cosa pubblica sana, trasparente e improntata
ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento.
Più in particolare, i delitti dei pubblici dipendenti contro la P.A. presuppongono che vi sia un
soggetto che rivesta una determinata qualifica: si tratta delle figure del pubblico ufficiale,
dell’incaricato di un pubblico servizio e dell’esercente un servizio di pubblica necessità.
Per quanto concerne le singole figure delittuose si ricordano, tra le altre:
il peculato, che si configura come un’appropriazione indebita di denaro o di altra cosa
mobile di cui il pubblico funzionario ha il possesso in ragione del suo ufficio;
la concussione, che ricorre quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
la corruzione, che si sostanzia nella condotta del pubblico ufficiale che, per l’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per un terzo, denaro
o altra utilità o ne riceve la promessa.
La legge 190/2012, c.d. legge anticorruzione, ha introdotto misure per la prevenzione
e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, stabilendo obblighi
di trasparenza e responsabilità per i dirigenti e i dipendenti pubblici. Il legislatore ha
inteso, infatti, potenziare la risposta punitiva dello Stato di fronte a condotte illecite poste
in essere da soggetti titolari di funzioni pubbliche, nell’esercizio di tali funzioni.
La responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare deriva dalla violazione degli obblighi di condotta cui il
pubblico dipendente deve attenersi.
Tali obblighi sono previsti dalla legge, dai codici di comportamento o dal contratto
collettivo nazionale.
La disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro prevedeva che il potere disciplinare
Esercitato dall’amministrazione datrice di lavoro fosse legato alla posizione di supremazia
speciale della P.A., cui corrispondeva una posizione di soggezione del dipendente pubblico.
L’assetto normativo descritto ha subito una profonda trasformazione in seguito alla
privatizzazione del pubblico impiego: la P.A. assume il ruolo di parte contrattuale e gestisce
i rapporti con i propri dipendenti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
Tra tali poteri rientra anche il potere disciplinare, che rappresenta una forma di autotutela
con cui la Pubblica Amministrazione può far fronte all’inosservanza dei doveri del
dipendente ai sensi dell’art. 2106 c.c., norma quest’ultima che offre la possibilità al datore
di lavoro di applicare sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione posta in essere
e con specifico riferimento all’inosservanza degli obblighi di fedeltà e diligenza previsti
dagli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.
Il D. Lgs. 150/2009 dedica un intero Capo alla disciplina delle sanzioni e delle responsabilità
dei lavoratori pubblici, con l’intento di potenziare il livello di efficienza dei pubblici uffici e di
contrastare i fenomeni di assenteismo e di scarsa produttività e confermando la competenza
del giudice ordinario per le controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari,
così come prevede l’articolo 63 D. Lgs. 165/2001.
Il nuovo articolo 55 bis del D. Lgs.165/2001, introdotto dalla riforma del 2009, si occupa del
procedimento disciplinare, stabilendo nuove forme e termini.
Le due tipologie di svolgimento dell’iter, definite procedimento disciplinare semplificato
e ordinario, pur avendo analoga struttura, si differenziano sotto il profilo della durata e
dell’organo competente al loro espletamento.
Infatti, il procedimento semplificato è affidato interamente al dirigente responsabile
della struttura presso la quale presta servizio il dipendente coinvolto, a condizione
che la sanzione da irrogare non sia superiore a quella della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.
L’impatto delle nuove tecnologie sulla responsabilità dei dipendenti pubblici
Si tratta di un tema complesso e multidimensionale che, come tale, coinvolge diversi
aspetti.
L’utilizzo di tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’automazione nei procedimenti
pubblici può, senza dubbio, aumentare l’efficienza e ridurre i tempi di risposta.
Tuttavia, può anche porre interrogativi sulla responsabilità nel caso in cui una decisione
automatizzata determini un errore: in tale ipotesi i pubblici dipendenti potrebbero trovarsi
a dover giustificare le scelte fatte dai sistemi automatizzati.
Inoltre, le nuove tecnologie possono migliorare la trasparenza delle azioni pubbliche, per
effetto di sistemi di monitoraggio e rendicontazione effettuati in tempo reale. Ciò può
aumentare la responsabilità dei dipendenti pubblici, poiché le loro azioni sono più
facilmente tracciabili e verificabili da parte delle autorità di controllo.
Con l’utilizzo delle tecnologie digitali, i dipendenti devono gestire un numero sempre
crescente di dati sensibili. La responsabilità in materia di protezione dei dati diventa
cruciale, in quanto eventuali violazioni possono determinare conseguenze legali e
danni all’immagine della P.A.
Alla luce di quanto su esposto, è possibile affermare che le nuove tecnologie offrono
rilevanti opportunità per potenziare l’efficienza e la trasparenza nella pubblica
amministrazione ma, nello stesso tempo introducono nuove sfide in termini di
responsabilità. E’ dunque fondamentale che i dipendenti pubblici siano adeguatamente
formati e aggiornati per affrontare al meglio queste sfide, garantendo un uso responsabile
ed etico delle tecnologie.
Giurisprudenza in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti
La Giurisprudenza svolge un ruolo fondamentale nell’interpretazione della normativa
riguardante tale responsabilità.
Sotto il profilo della responsabilità amministrativa, il Consiglio di Stato ha stabilito che
Questa forma di responsabilità è collegata all’inosservanza dei doveri d’ufficio e che i
pubblici dipendenti devono agire nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
Sotto il profilo penale, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che la responsabilità
penale dei dipendenti pubblici è personale e non può essere trasferita all’amministrazione.
Pertanto, ogni dipendente risponde per le proprie azioni, anche se agisce nell’esercizio delle
sue funzioni.
In tale ottica, ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre un proprio codice disciplinare
in cui sono definite le infrazioni e le relative sanzioni, conformemente con le normative
nazionali ed europee.
Concludendo si può affermare che le responsabilità dei pubblici dipendenti rappresentano
un tema estremamente rilevante sia per la tutela dei diritti dei cittadini sia per il buon
funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La normativa di riferimento e la giurisprudenza offrono un quadro indispensabile per
garantire che i pubblici dipendenti operino con professionalità e integrità, promuovendo
un’amministrazione sempre più trasparente e responsabile.
Bibliografia
Bianchi, M.(2020). La responsabilità dei pubblici dipendenti: profili giuridici e applicazioni pratiche. Milano: Giuffrè Editore.
Conti, R (2019). “La responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti: un’analisi critica”. Rivista Italiana di Diritto Pubblico, 45(3), 123-145.
Ferrari, L., & Rossi, P. (2021). Diritto amministrativo e responsabilità dei pubblici dipendenti. Bologna: Il Mulino.
Gallo, F. (2022). “Le sanzioni disciplinari e la responsabilità civile dei pubblici dipendenti”. Giurisprudenza Amministrativa, 58(4), 456-478.
Martini, S. (2023). “Responsabilità e etica nel servizio pubblico: un approccio multidisciplinare”. Rivista di Etica Pubblica 12(1), 67-89.
Zanetti, A. (2018). “La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti: un’analisi comparativa”. Diritto Pubblico Comparato, 34(2), 201-220.”.
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