Via: COBAS – Comitati di Base della Scuola
Cominciano a ritornare gli organici nelle scuole … e sono dolori. Per effettuare tutti i tagli previsti dall’art. 64 della legge 133, le classi previste sono composte da un numero molto alto di allievi.
Alle superiori, le classi iniziali devono avere un numero minimo di 27 alunni e poi i resti vengono distribuiti fino a 30, ma in sede di organico di fatto si potrà pure arrivare a 33.
Sono numeri che peggioreranno la qualità del servizio e faranno andare le aule scolastiche ed i laboratori fuori norma, sia in riferimento agli indici minimi di funzionalità didattica (D.M. 18 dicembre 1975 – Norme tecniche per l’ edilizia Scolastica), sia per la prevenzione incendi (D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).
Ricordiamo che
D.M. 18 dicembre 1975
Per ogni persona presente in un’aula di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, deve essere garantita un’area netta (compreso gli arredi) di 1,80 mq.
Per le superiori invece sono necessari 1,96 mq. per persona.
I laboratori scolastici, assimilati a luoghi produttivi (e gli allievi a lavoratori), devono rispondere ai requisiti indicati dal D.Lgs 626/94 (ora sostituito ed integrato dal D.Lgs 81/2008): altezza non inf. ai 3,00 ml.; cubatura non inferiore a 10 mc. per lavoratore/allievo che deve disporre di una superficie di almeno 2,00 mq.; superficie aero/illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie di calpestio.
D.M. 26 agosto 1996
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5. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
5.0 Affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività (Dirigente Scolastico N.d.R.).
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5.6 Numero delle uscite
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Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza di almeno 1,20 ed aprirsi in senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazioni dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.
Esiste quindi il limite delle 26 persone per aula!
E’ pur vero che, anche ai sensi del D.M. 26 agosto 1996, si può derogare e si può accettare un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula (di quanto? Visto che ad ogni legge finanziaria aumenta il numero di alunni per classe possibile?), ma il Dirigente Scolastico deve sottoscrivere apposita dichiarazione.
Inoltre è tassativo e passibile di sanzione per il responsabile dell’attività, il fatto che quando in un’aula si superano i 25 presenti, debba esserci un’uscita idonea, cioè una porta di almeno ml. 1,20 di larghezza che si apra nel senso dell’esodo.
Consigli pratici
E’ necessario che i Responsabili dei lavoratori per la Sicurezza e le R.S.U. si attivino per controllare tutti gli spazi degli edifici scolastici, in modo che i D.S., responsabili in qualità di datori di lavoro, della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, richiedano, perlomeno in sede di determinazione dell’organico di fatto, lo sdoppiamento delle classi fuori norma.