Graduatorie ad esaurimento:
depennamento personale docente a tempo indeterminato.
Con decreto del direttore generale di data odierna, l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 1, comma 4 –quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, ha disposto a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011 il depennamento del personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto.
Il depennamento sarà effettuato automaticamente dal gestore del sistema informativo. Per passare ad altro posto di ruolo o ad altra classe di concorso il detto personale a norma del vigente C.C.N.L. del comparto scuola potrà valersi dell’istituto della “mobilità professionale”.
Il depennamento non si estende anche a chi ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 186/03, che non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo.
Via: www.gildains.it
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