La CGIL sottoscrive le “linee guida per la formazione professionale scuola nel 2010”
Pubblichiamo il testo dell’intesa, raggiunta nella serata di ieri, 17 febbraio, tra il governo, le regioni e le parti sociali, sulle “linee guida per la formazione nel 2010”.
Sottolineiamo il fatto che si tratta di linee guida e non di un’intesa esigibile immediatamente, infatti non vi è riferimento quantitativo alle risorse da impegnare, e l’intesa nazionale costituisce soltanto un riferimento per quelle da sottoscrivere in sede regionale, che saranno effettivamente vincolanti.
La CGIL, che ha firmato l’intesa per senso di responsabilità, ha dato un’adesione motivata con due punti di formale dissenso sull’impresa formativa e sull’intenzione del governo di ammettere l’anticipo dell’apprendistato a 15 anni quale modalità per l’assolvimento del diritto dovere d’istruzione.
Riteniamo che nell’intesa ci siano comunque contenuti importanti, a partire dall’impegno, osteggiato fino alla fine dal governo, a concludere entro il 1° semestre 2011 il lavoro sugli standard minimi professionali, attualmente oggetto di un tavolo nazionale il cui lavoro dovrà quindi essere accelerato e concluso, al fine di avere un quadro unitario nazionale di riferimento.
La FLC concorrerà a fare una attenta disamina ed a dare una valutazione dell’intesa nei prossimi giorni.
Roma, 18 febbraio 2010
INTESA TRA
GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME E PARTI SOCIALI
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010
Premessa
La positiva iniziativa di cooperazione interistituzionale avviata con l’Accordo del 12 febbraio
2009 “Interventi a sostegno al reddito e alle competenze” connotata da un grande impegno
politico e finanziario delle Regioni che ha coinvolto anche il livello comunitario ha perseguito
l’obiettivo di rispondere alla crisi in atto in modo concertato ed efficace. Nel solco di questa
esperienza, Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità
di individuare tempestivamente alcune fondamentali linee guida per orientare, attraverso una
prima sperimentazione nel corso del 2010, l’impiego delle risorse finanziarie per la
formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità o temporaneamente
sospesi (cassintegrati, percettori di indennità di disoccupazione ex art. 19 legge n. 2/2009,
ecc.)- Ciò in relazione ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa che potranno indurre un
allungamento del periodo di inattività o rendere difficoltosa la transizione verso altra
occupazione di molti lavoratori.
La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle
imprese e della occupabilità e della inclusione sociale delle persone con particolare
attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. A tale riguardo particolare attenzione
andrà posta alla coerenza tra il ricorso agli ammortizzatori sociali, concordato nelle sedi
proprie, e il ricorso alle pratiche di politica attiva.
Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale
e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l’eventuale impiego di proprie risorse
finanziarie, il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a
sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie il tema delle semplificazioni e di
un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo e le questioni relative al disimpegno
automatico (anche in considerazione delle risorse comunitarie accantonate per le politiche
attive e passive di cui all’accordo del 12 febbraio 2009). Analogamente le parti si impegnano
sul piano nazionale a non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso
finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse.
Il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali si impegnano a favorire la
massima semplificazione nella gestione dei finanziamenti dei fondi per la formazione
continua, e a promuovere la loro piena autonomia e la sussidiarietà riguardo all’intervento
pubblico. Le parti sociali firmatarie costituenti i fondi interprofessionali si impegnano, inoltre, a
individuare tempestivamente le risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua
da destinare ai bisogni di formazione emergenti nel corso del 2010.
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Le parti si impegnano, altresì, anche attraverso una valutazione a livello territoriale
dell’impiego delle risorse destinate alla formazione, comprese quelle dei fondi
interprofessionali, a promuovere per il 2010 una più efficiente sinergia tra le risorse pubbliche
e quelle private per la formazione con l’obiettivo di sostenere l’occupabilità delle persone
nell’ambito degli interventi che si renderanno necessari per salvaguardare il capitale umano.
Le parti si impegnano a convergere entro il primo semestre del 2011, in una ottica di
innalzamento della qualità della offerta formativa e nella prospettiva del necessario raccordo
con il sistema dei servizi pubblici e degli altri servizi competenti al lavoro di cui al decreto
legislativo n. 181/2000, verso un sistema nazionale di standard professionali a conclusione
del tavolo nazionale a ciò dedicato e di certificazione delle competenze. In questo quadro le
parti verificheranno l’ipotesi di revisione del sistema di accreditamento delle strutture
formative nel rispetto degli ambiti del DM 166/2001.
Linee guida
Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sulla necessità di
valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori come dei loro organismi bilaterali, là dove esistenti, al fine di favorire
investimenti formativi a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b)
organizzati, secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi a essi; e)
rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle
transizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d)
progettati in una logica di placement, volta cioè a ottimizzare un incontro dinamico e flessibile
tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna,
l’integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, in
modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territori in cui le
imprese operano.
A questo fine Stato, Regioni, Province autonome e parti sociali concordano sui seguenti
ambiti di intervento:
1. attivazione di una unità operativa straordinaria presso il Ministero del lavoro per la
raccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e nei
diversi settori produttivi. Tale unità si fonderà sulla cabina di regia nazionale già istituita
dal Ministero del lavoro, sugli osservatori regionali già esistenti e sulle strutture delle
parti sociali già costituite a questo scopo. Questa unità operativa dovrà fornire
periodicamente rilevazioni miste, prevalentemente qualitative, sui fabbisogni di breve
termine, a livello territoriale e settoriale, da integrare con le macro tendenze di lungo
periodo elaborate a livello nazionale e internazionale. Tenuto conto della necessità di
individuare e condividere una metodologia di rilevazione unitaria, le parti firmatarie si
impegnano, in una ottica di sussidiarietà e di ottimizzazione delle risorse, a far
pervenire tempestivamente alla cabina di regia nazionale le elaborazioni, a partire da
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quelle a dimensione territoriale condotte dai vari soggetti pubblici e privati operanti su
tale tema. Compito della unità operativa sarà quello di mettere in rete e a fattore
comune le informazioni e i dati già esistenti circa le figure professionali richieste dal
mercato del lavoro e di darne tempestiva comunicazione ai soggetti firmatari degli
accordi sugli ammortizzatori sociali in sede regionale/territoriale (Regioni, Province
autonome, parti sociali), nonché ai servizi competenti al lavoro, ai fondi
interprofessionali e a tutti gli altri soggetti interessati, compresi i lavoratori, al fine di
una loro opportuna diffusione e utilizzo nei territori e nei settori. La raccolta di
informazioni dovrà riguardare non solo e non tanto i profili professionali ma soprattutto
i mestieri e le competenze, descritte qualitativamente in termini di compiti e di
situazioni di compito che il mercato richiede, in linea con i più moderni sistemi di
qualifiche a livello europeo. La rilevazione dei fabbisogni contribuisce non solo a
rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto a fornire ai
soggetti interessati precise indicazioni circa le conoscenze, abilità e competenze che è
necessario promuovere per una qualificata occupabilità delle persone;
2. impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per “competenze”. Ciò
comporta la convergenza verso la definizione di un sistema nazionale di competenze
in grado di garantire ai cittadini la spendibilità delle competenze comunque acquisite.
Ciò significa: a) estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di
registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli
organismi bilaterali; b) affermare il valore dell’istruzione e formazione tecnicoprofessionale
anche promuovendo l’integrazione con il lavoro attraverso reti e intese
tra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore, per
condividere i fabbisogni di competenze e orientare coerentemente l’offerta formativa
anche nel medio e lungo periodo, e) rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre
tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e
formazione, di alta formazione universitaria,) con l’obiettivo di garantire un percorso di
formazione a tutti gli apprendisti;
3. l’ampliamento e la diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupati
attraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazione
tecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendo
l’apprendimento nella impresa. Le parti firmatarie si impegnano altresì a definire un
quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di
valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo
distorto dello strumento;
4. formazione degli adulti attraverso: a) accordi di formazione-lavoro per il rientro
anticipato dei cassaintegrati, b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondi
interprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per i
lavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori in
mobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione ai
fondi dell’azienda cui il lavoratore apparteneva, e) l’individuazione, nell’ambito della
bilateralità e dei servizi competenti al lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati,
di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché siano
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presi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercato
del lavoro; d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se
inattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione di
effettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso l’impresa; e)
possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell’ambito di attività formative
tecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vista
delle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo e
professionalizzante; f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50, per i giovani
e per le donne con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise
insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;
5. definizione, a partire dalle esperienze già presenti a livello regionale, in via
sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionale e secondo
standard omogenei condivisi a livello nazionale di “valutatori/certificatori” valorizzando
il ruolo delle parti sociali e dei loro organismi bilaterali. Tali valutatori/certificatori
dovranno essere in grado di riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito
autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive
competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la trasparenza e
la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul
mercato del lavoro, da migliorare l’incontro tra domanda e offerta e da stimolare la
ricerca delle più utili attività formative. Lo strumento idoneo a registrare le competenze
acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo n.
276/2003 che potrà confluire nel fascicolo elettronico dedicato a tutte le attività
educative e lavorative come alle prestazioni sociali di ciascuna persona.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali convoca le parti sociali firmatarie della presente
intesa per valutare le modalità di attuazione dei punti e) ed f) del punto 4.
Al termine del 2010 le parti firmatarie valuteranno congiuntamente i risultati conseguiti con la
presente intesa al fine di assumere ogni eventuale nuova iniziativa in materia.
Roma, 17 febbraio 2010
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