Esami di maturità

Numerose sono state le modifiche apportate nel corso degli anni agli esami, per adeguarli di volta in volta alle istanze socio-culturali di ciascuna diversa epoca e al mutare delle esigenze e degli obiettivi della scuola secondaria; modifiche che hanno riguardato sia la struttura delle prove scritte e orali, sia la composizione delle commissioni giudicatrici, sia le formule per l’assegnazione dei voti finali.

Queste le riforme succedutesi in Italia a partire da quella del 1923[3]:

1923 – Ministro Giovanni Gentile: Introduzione dell’esame di maturità, svolto al termine degli studi liceali, unici a permettere l’accesso a tutti i corsi di laurea. Quattro prove scritte e orale su tutte le materie del corso e sui programmi nazionali degli ultimi tre anni. La Commissione era costituita esclusivamente da docenti esterni, in gran parte professori universitari. La votazione non prevedeva un punteggio unico, ma tanti voti quante erano le materie. Era prevista la sessione di esami di riparazione.
1940 – Ministro Giuseppe Bottai: A causa della guerra, vennero apportate molte semplificazioni nelle procedure dell’esame di maturità di Gentile fino alla sostituzione, negli anni del conflitto, con lo scrutinio finale.
1951 – Ministro Guido Gonella: Viene ripristinato l’esame di maturità di Gentile sia per il numero delle prove scritte e per l’orale che per la formazione della Commissione. Uniche novità: introduzione dei membri interni (prima due e poi soltanto uno) e limitazione dei programmi ai due anni precedenti l’ultimo, per i quali venivano richiesti soltanto “cenni”.
1969 – Ministro Fiorentino Sullo: Solo due prove scritte e due materie per il colloquio (di cui una a scelta del candidato). Punteggio finale espresso in sessantesimi. Soppressione degli esami di riparazione e liberalizzazione degli accessi agli studi universitari. Il decreto, convertito nella legge n.146 del 1971, avrebbe dovuto avere una validità sperimentale di soli 2 anni (ne durò invece quasi 30).
1995 – Ministro Francesco D’Onofrio: Non cambia la formula dell’esame, vengono unicamente introdotti nuovi criteri per la nomina di presidenti e membri esterni della commissione che, al fine di limitare le spese di trasferta, devono essere preferibilmente selezionati fra quelli disponibili nello stesso comune della commissione o, in subordine, dalla stessa provincia o regione, e solo come ultima possibilità dalle altre regioni.
1997 – Ministro Luigi Berlinguer (Legge 425 del 10 dicembre 1997): Cambia la denominazione: da maturità a esame di Stato, basato sulla verifica e certificazione delle conoscenze, competenze e capacità. Tre le prove scritte, di cui la terza predisposta dalla Commissione e colloquio su tutte le discipline dell’ultimo anno. Introduzione del credito scolastico e del credito formativo. La Commissione è composta da 6 o 8 commissari, di cui metà interni e metà esterni, più il Presidente esterno all’Istituto. Votazione espressa in centesimi: 45 punti alle prove scritte, 35 al colloquio e 20 punti al credito scolastico. Viene valorizzata la presenza nell’esame della lingua straniera.
2001 – Ministro Letizia Moratti (Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – finanziaria del 2002): Le Commissioni sono costituite da soli membri interni e da un Presidente esterno nominato per tutte le Commissioni operanti in ciascun istituto.
2006 – Ministro Giuseppe Fioroni (Legge 11 gennaio 2007, n. 1): Ritorno alle Commissioni miste, reintroduzione dell’ammissione all’esame, credito scolastico da 20 a 25 punti, da 35 a 30 punti per il colloquio.