TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante
all’insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e
attribuisce, tramite un esame finale – sostenuto davanti a una
commissione mista composta da docenti universitari, un insegnante
“tutor” in ruolo presso gli istituti scolastici e un rappresentante
dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o del MIUR – il titolo di
abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione previste
dal DM 39/1998 e dal DM 22/2005, sino a quando tali decreti non
saranno sostituiti. Il TFA è attivato per ciascuna classe di abilitazione
secondo il fabbisogno.
Il Tirocinio Formativo Attivo consiste di tre gruppi di attività: 1)
insegnamenti di materie psico-pedagogiche e di scienze dell’educazione;
2) un tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor,
comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; 3)
insegnamenti di didattiche disciplinari che vengono svolti in un contesto
di laboratorio mirante a stabilire una stretta relazione tra l’approccio
disciplinare e l’approccio didattico. Allo scopo, nei laboratori, è prevista
una collaborazione tra docenti universitari, che li dirigono, e gli
insegnanti tutor.
L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con l’elaborazione di
una relazione di tirocinio di cui è relatore un docente universitario e corelatore
l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. La
relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una
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semplice esposizione delle attività svolte. L’elaborato deve evidenziare la
capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e
scientifico le competenze acquisite nell’attività in classe con le
conoscenze in materia psico-pedagogica, nell’ambito della didattica
disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.
È requisito per l’accesso all’anno di Tirocinio Formativo Attivo il
possesso del titolo di laurea magistrale e dei crediti previsti dalla classe
di abilitazione.
Per le classi di abilitazione relative agli insegnamenti della scuola
secondaria di primo grado l’accesso al tirocinio è riservato ai laureati nei
curricula o nelle classi di laurea magistrale a tale scopo istituiti. Coloro
che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca e degli specifici
requisiti curricolari di accesso possono accedere in soprannumero al TFA
relativo alle scuole secondarie di primo grado tramite un’apposita prova
di ammissione organizzata secondo i criteri di seguito stabiliti per le
scuole secondarie di secondo grado.
Per le classi di abilitazione relative agli insegnamenti della scuola
secondaria di secondo grado l’accesso è a numero chiuso ed è
programmato.
L’accesso a numero chiuso è programmato dal MIUR. Il MIUR
comunica entro il mese di febbraio agli USR le esigenze di reclutamento
per ogni classe di abilitazione.
L’apertura dell’anno di tirocinio formativo è subordinata alla
previsione annuale di esigenze di personale a livello regionale.
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) incontra, entro il mese di
marzo, i responsabili dei singoli Atenei e Facoltà della regione presso i
quali risulta presente il corso di tirocinio per le classi di abilitazione e, in
accordo con loro, verifica la disponibilità ad attivare il tirocinio per
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l’anno accademico successivo. Sulla base di tale disponibilità l’USR
comunica al MIUR il numero di posti da attivare per ciascuna classe e da
assegnare a ciascun Ateneo.
La prova di accesso al TFA, obbligatoriamente formulata ed
espletata dalle Facoltà interessate, avviene, in tutta Italia, con le
medesime modalità e punteggi indicati nel seguito. La prova scritta ha
luogo nel medesimo giorno del mese di settembre e la prova orale ha
inizio in un successivo giorno del mese di settembre. Tali giorni sono
stabiliti dal MIUR. Il MIUR può disporre l’invio di ispettori per verificare
che le prove si svolgano secondo criteri omogenei.
La prova di accesso deve verificare le conoscenze disciplinari
relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione.
Alla prova sono assegnati 100 punti così suddivisi: 60 punti per il test
preliminare; 20 punti per la prova orale; 20 punti per titoli di studio,
eventuali pubblicazioni e certificazioni.
Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta
chiusa di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di
tre ore, deve comprendere un numero di domande pari a 60. La risposta
corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0
punti.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere
correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione
maggiore o uguale a 42/60.
La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato
riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata
tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. In particolare,
nel caso di classi di laurea che comportino l’insegnamento di lingue
(latino, greco, lingue moderne), è prevista una prova di traduzione o di
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conversazione e, nel caso dell’insegnamento dell’italiano, una prova di
analisi dei testi.
Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per
l’accesso all’anno di tirocinio.
I 20 punti riservati ai titoli e/o altre certificazioni sono così
suddivisi:
a) valutazione del curriculum di studi e della media degli esami di
profitto, per un massimo di 2 punti;
b) votazione della tesi di laurea magistrale, per un massimo di 2
punti;
c) titolo di dottore di ricerca in ambito strettamente inerente ai
contenuti disciplinari della classe di abilitazione, per un massimo di 10
punti;
d) altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari
della classe di abilitazione (scuole di specializzazione, master, ecc. di
durata non inferiore a 60 CFU), per un massimo di 2 punti;
e) eventuali altri titoli (pubblicazioni, incarichi presso enti di ricerca,
ecc.), per un massimo di 4 punti.
La graduatoria degli ammessi al TFA, espressa in centesimi, è
costituita dai candidati che hanno superato le due prove (test e prova
orale) con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o
uguale a 15/20 per la prova orale. A tali votazioni si aggiunge il
punteggio della valutazione dei titoli presentati.
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ATTIVITA’ del TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
1. Il corso di TFA è istituito presso una Facoltà di riferimento e
può essere interfacoltà o interateneo
2. La gestione delle attività didattiche del TFA è di spettanza
del Consiglio di tale Corso di studio, costituito dai docenti universitari
che in esso ricoprono incarichi didattici, da 2 rappresentanti degli
insegnanti tutor “coordinatori” di cui al seguente punto 4 e nominati con
le modalità ivi stabilite, da un rappresentante degli studenti tirocinanti e
da un dirigente scolastico nominato dall’USR. Il Consiglio nomina un
Presidente tra i docenti universitari, in carica per tre anni non rinnovabili.
3. Gli insegnanti tutor sono designati annualmente dai dirigenti
scolastici tra gli insegnanti di ruolo nell’ambito degli istituti scolastici
segnalati dall’USR. Hanno il compito di accogliere e seguire i tirocinanti
nelle classi di cui sono responsabili.
4. A domanda degli interessati, tra gli insegnanti tutor sono
annualmente selezionati dal Consiglio di Corso di Tirocinio, mediante un
colloquio, gli insegnanti cui è affidato anche il compito di collaborare al
coordinamento dell’attività di tirocinio. La selezione di tali insegnanti è
sottoposta a ratifica del Consiglio della Facoltà di riferimento. Essi
rispondono della loro attività al Consiglio di Corso di Tirocinio ed alla
Facoltà. Il numero di tali insegnanti, non inferiore a 2, è commisurato al
numero dei tirocinanti nel rapporto di 1/30. Gli insegnanti tutor, così
selezionati (insegnanti tutor “coordinatori”) possono svolgere tale
funzione per un massimo di tre anni non rinnovabili. Possono avere un
distacco solo parziale dall’insegnamento. Due loro rappresentanti fanno
parte del Consiglio del Corso.
5. Il Consiglio di Corso di tirocinio organizza i laboratori
didattici disciplinari prevedendo modalità di collaborazione tra gli
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insegnanti tutor, gli insegnanti tutor “coordinatori” e i docenti
universitari.
Le attività del Tirocinio Formativo Attivo fanno capo alle Facoltà
che organizzano sia le attività didattiche e di laboratorio, da svolgersi in
sede universitaria, sia i tirocini che si svolgono presso gli istituti
scolastici.
Le attività corrispondono ad un numero di CFU pari a 60, così
suddivisi (intendendosi con SSD, Settori Scientifico-Disciplinari):
Scienze
dell’educazione nei
SSD:
M-PED/03 Didattica
e pedagogia speciale;
M-PED/04
Pedagogia
sperimentale
18 CFU
presso le Facoltà Docenti
universitari
Didattiche
disciplinari con
laboratori
21 CFU presso le Facoltà Docenti
universitari in
collaborazione
con insegnanti
“tutor” e
insegnanti
“tutor
coordinatori”
Tirocinio a scuola 12 CFU presso le istituzioni
scolastiche,
appoggiandosi a un
insegnante tutor
Insegnanti in
servizio
Tesi finale e
relazione finale di
tirocinio
9 CFU Docente universitario
e insegnante tutor
Docenti
universitari e
insegnanti
“tutor”
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ESAME FINALE
L’esame finale di abilitazione consiste nella discussione di una
relazione finale di tirocinio (le cui caratteristiche sono state descritte in
precedenza) di cui è relatore un docente universitario e co-relatore
l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio.
La Commissione d’esame di abilitazione è composta da 5 docenti
universitari, da un rappresentante dell’USR e dall’insegnante tutor corelatore
della relazione di tirocinio.
La Commissione valuta la relazione finale di tirocinio in
settantesimi. La valutazione tiene conto anche della media ponderata dei
voti conseguiti durante il curriculum di tirocinio. L’esame finale della
relazione di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione
maggiore o uguale a 49/70. In tal caso, la Commissione aggiunge al
punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei
voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale, fino a un
massimo di 30 punti.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di
abilitazione all’insegnamento.
Il titolo rilasciato è il diploma di abilitazione all’insegnamento.
Lo studente che intenda conseguire una seconda abilitazione, oltre a
possedere i requisiti d’accesso, deve superare il test d’accesso al TFA per
la classe di abilitazione prescelta. Una volta ammesso, può richiedere il
riconoscimento di CFU acquisiti nel TFA già frequentato.