La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell’istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede “forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore” (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).
Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.
Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell’alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio – sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l’insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l’alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella C.M. n° 339/92.
Nel collegato alla legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che sancisce :”è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap”. Tale norma è ribadita dal citato art.40 del D.M. n°331/98.
Infine, tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. n°331/98 all’art.43 indica anche quella concernente la continuità educativa.