In definitiva,il Consiglio di Stato ammettendo nell’attribuzione del credito scolastico il docente di religione cattolica e -l’eventuale- docente di attività alternative, (peraltro cassato dal Consiglio di Classe dalle nuove disposizioni del ministro Gelmini sulla valutazione!) dichiara come inesistente una discriminazione che invece è reale.
Per l’anno in corso si avrà infatti il docente di r.c. in grado di attribuire il credito ai suoi alunni, mentre il docente di attività alternative non potrà farlo, o perché l’attività “didattica o formativa” non è prevista nella stragrande maggioranza delle scuole, o perché tale docente è stato escluso -dal citato decreto Gelmini- dal Consiglio di classe.
Inoltre, se anche tutte le scuole attivassero le attività alternative, sarebbero comunque sempre discriminati coloro che per sottolineare il privilegio dell’irc nell’orario scolastico obbligatorio rifiutano qualsiasi attività alternativa e sono nel loro pieno diritto di farlo sulla base dello “stato di non obbligo” stabilito dalla Corte Costituzionale per chi non si avvale dell’irc.
Da questo pasticcio si esce soltanto con la collocazione dell’irc- insegnamento facoltativo e confessionale- fuori dell’orario scolastico obbligatorio.
Mozioni in tal senso dovrebbero essere portate avanti in tutti i Collegi dei docenti
di antonia Sani
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