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Si informa che sono in procinto di avvio le adesioni per la partecipazione al ricorso organizzato da Adida che ha per oggetto l’impugnazione del DDG n. 82 del 24/09/2012 mediante cui il è stato indetto il bando di concorso a cattedre finalizzato al reclutamento di 11.500 docenti nella scuola dell’infanzia. Potranno aderire all’iniziativa i docenti precari (siano essi in possesso o no di titoli validi per la partecipazione al concorso e indipendentemente dal fatto che siano stati per essi messi o meno a concorso dei posti per le classi di concorso a cui hanno accesso), o di ruolo.
OBIETTIVO PRINCIPALE DEL RICORSO, SARA’ QUELLO DI OTTENERE L’ABROGAZIONE DEL BANDO E QUINDI L’ANNULLAMENTO DEL CONCORSO. Si cercherà, quindi, mediante la proposizione ai magistrati di apposita richiesta di misura cautelare, di sospendere l’avvio del concorso, almeno fino alla conclusione del ricorso stesso. Si elencano inoltre gli obiettivi che verranno altresì perseguiti mediante la proposizione dell’azione legale in oggetto, nonché alcune delle principali censure che si cercherà di sollevare:
MANCATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: risulta irrazionale e illegittima la scelta di non attribuire alcun punteggio per la valutazione del servizio prestato e per l’esperienza maturata. Tutto ciò appare tanto più irrazionale se si pensa che in realtà nell’accesso alle graduatorie del personale docente il servizio maturato è sempre stato valutato, dimostrando quindi che l’esperienza e le competenze grazie ad essa maturate costituiscono certamente un merito che DEVE essere valutato. Obiettivo del ricorso, sarà dunque anche quello di richiedere che venga attribuito nell’ambito della procedura concorsuale in oggetto sia attribuito al servizio prestato un punteggio di merito;
SOGLIA MINIMA: La soglia minima per l’ammissione alla seconda prova dovrebbe essere di 30/50. Il punteggio del test di preselezione, invece, deve essere equivalente al vecchio voto 6 e quindi dovrebbe pari a 30 e non 35, come invece stabilito dal Miur;
MANCANZA DI GIUSTIFICAZIONE: L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 28.07.2011 n° 14 ha stabilito che: “in presenza di graduatorie valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”. Nonostante quanto riportato, si rammenta che il bando impugnato NON RIPORTA ALCUNA VALIDA MOTIVAZIONE CHE GIUSTIFICHI L’INDIZIONE DOPO 13 ANNI DI UN NUOVO CONCORSO che per altro verrebbe a violare i diritti acquisiti dei soggetti già inseriti nelle corrispondenti Graduatorie Permanenti ad Esaurimento e in Graduatoria d’Istituto ed assunti ripetutamente anno dopo anno con contratti a tempo determinato.
DOCENTI DI RUOLO: l’esclusione degli insegnanti dal concorso non risulta giustificabile giuridicamente. Si tratta infatti in questo caso di una misura volta meramente a ridurre il numero numeri dei partecipanti. Obiettivo del ricorso sarà quindi quello di richiederne l’accesso alle procedure concorsuali;
RISERVA POSTI INVALIDI E CATEGORIE PROTETTE: violazione art. 3, L. 68/1999, secondo cui l’amministrazione che bandisce un concorso per l’attribuzione di incarichi e mansioni, DEVE riservare una quota di posti pari al 7% al personale con un grado di invalidità superiore al 45% e/o non vedente/sordomuto;
RISERVA POSTI PERSONALE PRECARIO: nonostante la normativa vigente prevede che l’amministrazione che bandisce un nuovo concorso riservi una percentuale dei posti al personale precario e che ha già prestato servizio, tale previsione risulta invece del tutto assente nel bando;
ERRATA DISTRIBUZIONE DEI POSTI MESSI A CONCORSO: si registra che la scelta delle classi di concorso per il quale bandire il concorso, nonché il numero stesso dei posti messi a disposizione per regione risulta del tutto irrazionale e priva di logica, nonché in contrasto con le stesse finalità indicate dal MIUR. Non solo i due terzi dei posti saranno distribuiti al Sud, dove vi è abbondanza di personale abilitato, mentre al centro nord spetta solo un terzo degli stessi, ma molte delle classi di concorso per cui le Graduatorie Permanenti ad Esaurimento risultano del tutto sguarnite, e per le quali avvengono ogni anno dalle graduatorie di circolo e d’Istituto migliaia di assunzioni a tempo determinato, pur in presenza di posti di ruolo disponibili, non è stato bandito in tutta la nazione un solo posto. Premesso che non si può ‘operare a caso’ ma che le scelte devono risultare giustificabili e oggettive, risulta evidente l’illegittimità della scelta operata;
IRRAZIONALITÀ DELLA PROVA: da un’analisi dei quiz di preselezione risulta che la maggior parte dei quesiti risulta del tutto inadeguata alla valutazione del personale docente;
VIOLAZIONE DIRITTO DI PRECEDENZA: secondo la vigente normativa “Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza […] nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi”. E’ innegabile che tale disposto risulta violato dal bando impugnato;
VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE E SICUREZZA SOCIALE: secondo la normativa vigente, il lavoratore che abbia almeno tre anni di servizio ha diritto alla stabilizzazione del contratto e alla sicurezza sociale. Il bando impugnato non tiene però conto dei diritti acquisiti dei lavoratori che anzi, proprio per via della loro attività lavorativa, rischiano di vedersi scavalcati da chi non ha alcun servizio, allungando i tempi per la stabilizzazione, o peggio, perdendo il proprio posto di lavoro.
DOCENTI DI III FASCIA ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: Secondo l’art. 2 del DDG 82/12, non tutti i precari di III fascia potranno prendere parte alla presente procedura concorsuale. Tale discriminazione, fondata sull’anno di iscrizione ai corsi di laurea/diploma e/o anno di acquisizione del titolo stesso, risulta per Adida del tutto illegittima e irrazionale, tanto più che per la CDC C430 in realtà tale limite non esiste per i docenti di III fascia, e possono quindi iscriversi anche persone che si sono laureate/diplomate in anni recenti. Perché loro sì, e tutti gli altri no? E perché per i soggetti che il MIUR ritiene abilitati il limite non esiste? Obiettivo del ricorso sarà quindi quello di richiedere che l’accesso sia concesso a tutti i precari di III fascia d’Istituto e non solo ad una parte;
MANCATO INSERIMENTO IN GAE DI COLORO CHE RISULTERANNO IDONEI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE: Secondo il Dlgs. 124/1999 coloro che risultano idonei ad una procedura concorsuale hanno diritto ad accedere alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del Personale Docente. Tale disposizione, tutt’ora in vigore, risulterebbe sostanzialmente violata dal bando impugnato, che non prevede l’attuazione di tale misura;
ERRATA VALUTAZIONE TITOLI ACCESSO GRADUATORIA: Secondo l’allegato 4 del bando i docenti ‘abilitati’ potranno godere dell’attribuzione di un ‘bonus’ che va fino ad un massimo 6,50 rispetto ai colleghi ‘non abilitati’, ivi compresi i diplomati magistrali. Secondo Adida non è accettabile tale distinzione tra abilitati e no, né la scelta di attribuire un così alto numero di punti ai primi;
NEGAZIONE DEL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE: la procedura concorsuale in oggetto nega il valore abilitante del diploma magistrale. La piattaforma allestita su ‘Istanze online’ per la partecipazione al concorso non permette infatti di inserire il diploma magistrale come titolo abilitante, ma SOLO dome titolo di accesso al concorso.
PROVA IN LINGUA: la prova in lingua straniera nella scuola elementare non può essere obbligatoria. Il Testo Unico parla, infatti, di prove facoltative;
PROVA ORALE IN LINGUA: L’accertamento della conoscenza della lingua straniera all’orale non dovrebbe essere un obbligo;
Chiunque sia interessato ad aderire all’iniziativa e ad approfondire l’argomento, è invitato a visitare questa pagina.