Di M. Daniela Musarella
Chiara Spatola
Roberta Musarella
Abstract: Alla luce delle Nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, DM 183/2024, le Istituzioni scolastiche sono chiamate a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. In linea con le Indicazioni ministeriali, si propone un approfondimento interdisciplinare, che coinvolge l’educazione civica, il diritto, il greco antico, la cultura latina e la storia, incentrato sull’evoluzione del diritto nella Magna Grecia, area colonizzata dai Greci nel Sud dell’Italia e nella Sicilia, con lo scopo di rafforzare il nesso tra il senso civico e l’idea di appartenenza alla comunità territoriale e nazionale, sensibilizzando gli studenti verso i doveri collettivi e sociali e favorendo l’integrazione.
L’esame di fonti storiche, testi giuridici ed archeologici evidenzierà non solo le dinamiche politiche e sociali dell’epoca e l’interazione fra le diverse culture presenti nella Magna Grecia, ma anche il contributo alla formazione delle basi giuridiche che influenzeranno le successive civiltà occidentali.
La Polis e la nascita del diritto scritto
L’età arcaica è il periodo storico in cui nacque la polis greca, comunità sociale e politica a cui i Greci attribuirono la più alta forma di organizzazione Statale a partire dall’VII secolo a. C.
Inizialmente, la maggior parte delle poleis greche era governata da un unico magistrato in forma monarca, successivamente prevalsero regimi di stampo aristocratico-oligarchico. Ben presto, tuttavia, la pressione del popolo, che lamentava ingiustizie e soprusi da parte dei diversi detentori del potere, causò pesanti tensioni sociali e ogni polis avvertì l’esigenza di avere un governatore-mediatore super partes, incaricato di scrivere le leggi a garanzia di una maggiore equità sociale. Nacque, così, il diritto scritto, che, senza dubbio, rappresentò un momento particolarmente rilevante nell’evoluzione giuridica, in quanto la legge scritta, a differenza di quella tramandata oralmente, poteva essere così conosciuta da tutti e sottoposta a controllo.
I legislatori magnogreci
Il processo di codificazione delle leggi, iniziato dal VII secolo a.C., ha contribuito notevolmente allo sviluppo della polis. Discusso è il luogo in cui è iniziato questo fenomeno.
La tradizione assegna ad una polis della Magna Grecia, Locri Epizefiri, la più antica legislazione scritta ed individua in Zaleuco, il più antico legislatore greco.
E’ possibile affermare che le colonie della Magna Grecia e della Sicilia sono state le prime ad avere leggi scritte, probabilmente perché, laddove si mescolano popolazioni e tradizioni diverse e la società diviene un crogiuolo multiculturale, è più sentita l’esigenza di fissare regole certe.
Nel corso del VII secolo a.C., a Catania, emerse anche la figura del legislatore Caronda, lodato da Aristotele per la sua ???????? (precisione, accuratezza), le cui leggi sono state in seguito adottate da molte altre città magno greche e siceliote.
Nello stesso periodo, anche a Rhegion (????o?, Reggio Calabria) operava un illustre giurista, Androdama.
I settori disciplinati da questi legislatori, che per primi diedero importanza alle norme scritte, erano numerosi: reati di sangue, questioni ereditarie, proprietà fondiaria, diritti contrattuali e di condotta morale. Si cercava, con tali leggi, di affermare l’autorità dello Stato nelle poleis, sottraendo l’amministrazione della giustizia all’arbitrio dei potenti e assicurando una condizione di certezza per tutti i membri della comunità, e di colpire l’ostentazione del lusso e della ricchezza per non alimentare ulteriormente le tensioni sociali tra aristocratici e subalterni.
I legislatori nella Magna Grecia: Zaleuco, Caronda e Androdama
Zaleuco
Il locrese Zaleuco è, senza dubbio, una figura straordinaria e leggendaria, anche se di lui si conosce molto poco. Nacque nella colonia magnogreca di Locri Epizefiri ed è generalmente riconosciuto come il primo legislatore del mondo occidentale. Eusebio lo colloca cronologicamente tra il 663 e 662 a.C.
Pindaro scriveva che “la più alta giustizia governa Locri Epizefiri” e Strabone osservava che i Locresi erano stati i primi a far uso di leggi scritte.
La sua vita è avvolta nel mito (si tramanda, infatti, che fosse stato istruito da Atena, dea della sapienza) e la sua storia spesso si tramuta in leggenda, al punto che nel corso dei secoli si è giunti anche ad affermare che Zaleuco non sia mai realmente esistito, nonostante la certezza dell’origine locrese del primo codice di leggi scritte occidentali. Lo stesso Cicerone, nel “De legibus”, invitava a non attribuire alcuna importanza alla diatriba riguardo la presunta inesistenza del personaggio, nonostante le conclamate prove, ma a concentrarsi sullo spessore dell’opera legislativa di governatore. Il Codice di Zaleuco, infatti, riveste una notevole importanza poiché per la prima volta le leggi assumevano una forma scritta e codificata, quindi sottratte all’uso arbitrario che ne facevano i giudici nei tempi antichi. Questa novità, fortemente democratica, viene evidenziata da Strabone, che affermava che “mentre prima si affidava ai giudici il compito di determinare la pena per ciascun delitto, Zaleuco la determinò nelle leggi stesse”. Egli, infatti, sostenne che la pena dovesse essere certa, uguale per tutti e a tutti nota.
Secondo Zenobio le leggi del governatore di Locri erano molto severe, tanto che il rigore di Zaleuco divenne proverbiale come quella di Dracone, ma, nonostante ciò, i Locresi le rispettarono a lungo. Il Corpus di leggi di Zaleuco non si è conservato fino ai giorni nostri, ma ne sono pervenuti soltanto quattordici frammenti, conosciuti perché citati in opere di autori e storici antichi come Cicerone e Polibio.
Tali norme, emanate più di 25 secoli fa, venivano considerate moderne e democratiche e in alcuni casi precorrevano i tempi, come emerge dal secondo frammento del codice, che vietava espressamente di ritenere gli schiavi una proprietà privata.
La prima parte del Codice era dedicata al concetto di diritto di proprietà: la terra non poteva essere alienata dai proprietari, se non in caso di estrema necessità.
Si procedeva, poi, con l’adulterio, per il quale il Codice stabiliva che “gli adulteri dovevano essere privati di entrambi gli occhi”. Si narra che quando il figlio di Zeleuco fu colto in adulterio, lo stesso legislatore si fece cavare un occhio per salvare la vista del giovane.
Era inoltre previsto che non si potesse partecipare all’adunanza del Senato senza aver prima deposto le armi e si racconta che Zaleuco, avendo violato tale precetto, si trafisse con la sua stessa spada.
Caronda e Androdama
Nel corso del VII secolo a.C. operò a Catania Caronda, giurista siceliota e unico dei legislatori della Sicilia Ellenistica che possa definirsi storico.
Non si sa nulla della sua persona, a parte il fatto che Zaleuco e Pitagora furono suoi maestri e che, secondo Aristotele, apparteneva alla media borghesia. Come Dracone ad Atene e Licurgo a Sparta, Caronda fu autore delle leggi della sua città, successivamente adottate da altre città della Magna Grecia ed osservate anche a Rhegion, dove si trasferì in seguito all’esilio. La tradizione attribuisce a Caronda leggi e storie da cui emerge una personalità complessa, ma sempre salda nei principi.
Le notizie sulla sua legislazione sono in parte leggendarie e riguardano, in particolare, il diritto di famiglia. Si trattava di leggi particolarmente severe che prevedevano la pena di morte in caso di inosservanza ed erano redatte in versi per essere ricordate più facilmente.
Tra i legislatori della Magna Grecia si ricorda anche Androdama di Rhegion, che scrisse leggi riguardo le pene da infliggere per il reato di omicidio e norme in materia di successione ereditaria. In particolare, secondo quanto riportato da Aristotele, Androdama si concentrò sull’epiclarato (dal greco epíkl?ros, ereditiera),
che riconosceva alle figlie legittime il diritto all’eredità paterna in mancanza di figli maschi. Queste, però, dovevano obbligatoriamente sposare il parente più stretto da parte paterna. Le norme scritte regolavano anche la violazione di tale diritto da parte dei parenti maschi dell’ereditiera.
I legislatori ateniesi e spartani
Il movimento di codificazione nella Madrepatria, in Grecia, si concretizzò soprattutto a Sparta e ad Atene.
Ad Atene, in particolare, le prime leggi scritte furono attribuite a Dracone o Draconte, intorno al 621-620 a.C.
Dopo di lui altri legislatori, come Solone e Clistene, apportarono imponenti e sostanziali contribuiti alla formazione del diritto ateniese di età classica ed è proprio l’opera di questi legislatori a rendere Atene la patria della democrazia e, allo stesso tempo, il regno dell’isonomia, ossia dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
Il diritto di Sparta, città dorica, presentava caratteristiche molto diverse rispetto a quello ateniese. La paternità di tutte le leggi spartane fu ascritta a Licurgo, legislatore a cui la tradizione attribuisce tratti ampiamente leggendari.
La Costituzione, di cui si dice essere autore e tramandata per buona parte da Plutarco nella “Vite Parallele”, fu denominata ???????, buona Costituzione, e rappresentò il fondamento dell’ordinamento aristocratico e militare spartano.
I legislatori in Grecia: Dracone, Solone, Clistene e Licurgo
Dracone
Ad Atene, le prime leggi scritte furono redatte da Dracone, illustre politico e primo
legislatore della Polis, nel VII secolo a.C.
Egli è noto per aver introdotto nel mondo greco il primo codice penale della storia: la durezza e la severità delle sue leggi hanno dato origine ad espressioni in cui il termine “draconiano” viene usato come aggettivo per indicare l’asprezza della pena. Si parla, infatti, anche oggi, di leggi draconiane o punizioni draconiane. Nel 621 a.C., Dracone emanò una legge sull’omicidio che fu ritenuta esemplare. Nel testo, infatti, si distingueva, per la prima volta in ambito giuridico, il grado di responsabilità penale personale: chi aveva commesso l’omicidio involontariamente (colpa), era condannato all’esilio; chi, invece, lo aveva commesso volontariamente (dolo) era condannato a morte dall’Areopago, il più antico Tribunale di Atene.
L’effetto di queste leggi fu la cessazione delle sanguinose vendette da parte dei parenti delle vittime, considerato che il reato veniva riconosciuto come tale da un apposito Tribunale e sottratto all’opinione del singolo.
Si narra che Dracone morì in maniera davvero bizzarra: mentre era in visita sull’isola di Egina, riverito da una grande folla nel corso di un evento teatrale, il governatore fu sommerso da così tanti cappucci e mantelli preparati in suo onore, da esserne soffocato a morte.
Solone
Legislatore ateniese di nobili origini, Solone ebbe l’incarico di redigere un codice di leggi che introdusse importanti riforme. Con il provvedimento denominato “scotimento dei pesi”, egli abolì le ipoteche su terreni e persone, evitando la schiavitù per debiti cui andavano incontro, impoverendosi, i piccoli proprietari terrieri.
Secondo la tradizione, Solone istituì Tribunali popolari e accrebbe le competenze giudiziarie dello Stato, permettendo l’accusa pubblica contro ogni reato a danno dei privati, pur mantenendo in vigore le leggi di Dracone nel diritto penale.
Nell’ambito del diritto civile, introdusse la facoltà di lasciare testamento, limitò il lusso e punì la disoccupazione volontaria. Fu altresì introdotto un ordinamento statale basato sul censo, governo timocratico, perchè oneri e diritti fossero proporzionati alla capacità finanziaria dei cittadini.
La legislazione di Solone rappresenta un tentativo di assicurare allo Stato ordine e pace senza scuoterne le basi tradizionali: sebbene essa ponesse il potere nelle mani dei ricchi e medi proprietari, nello stesso tempo costituisce un avviamento alla democrazia, instaurata, dopo circa un secolo, da Clistene.
Clistene
Attuò una importante riforma dell’ordinamento giuridico, attraverso una serie di modifiche apportate alle istituzioni della polis di Atene nel 508-507 a.C., e contribuì ad avvicinare la politica ateniese alla democrazia, successivamente consolidata da Pericle.
Di fondamentale importanza, in tal senso, è l’introduzione, da parte di Clistene della ????? o Assemblea dei cinquecento, un organo costituzionale composto da cinquecento membri, con il compito, tra gli altri, di valutare le proposte legislative, vigilare sulla sicurezza della polis e gestire le finanze pubbliche.
Il sistema democratico instaurato da Clistene era caratterizzato dalla tecnica del sorteggio, con cui venivano designati i magistrati: si riteneva, infatti, che solo la scelta affidata al caso potesse garantire la completa imparzialità dell’organismo politico.
Con riferimento al sistema istituzionale, nella Costituzione di Clistene fu istituita anche l’Ecclesia o Assemblea popolare, composta da tutti i cittadini, con un ruolo fondamentale nel procedimento di formazione delle leggi a garanzia della tutela dei principi democratici. L’iter legis, infatti, prevedeva che la ????? presentasse il progetto di legge all’Assemblea popolare, che aveva il potere di accoglierlo, modificarlo o rigettarlo totalmente. La maggioranza delle fonti attribuisce a Clistene il merito di aver introdotto, ad Atene, l’ostracismo, la misura che metteva al bando, per circa dieci anni, un cittadino ateniese ritenuto pericoloso. Il fine di tale allontanamento, che non privava dei beni né sottraeva dalla protezione delle leggi ateniesi il condannato, era quella di fermare qualsiasi tentativo sovversivo nei confronti del governo.
La riforma costituzionale di Clistene pur rappresentando un passo molto importante verso l’instaurazione di una effettiva democrazia risultò tuttavia imperfetta, poiché lasciò ancora esclusi dal godimento dei diritti politici le donne, gli schiavi e gli stranieri residenti nella polis.
Licurgo
Il legislatore spartano, padre dell’Eunomia, la cui biografia è connotata da tratti mitologici come sostenne Plutarco, tanto da essere paragonato ad un dio del sole (????????? “facitore di luce”), fu il promotore di numerose riforme democratiche a Sparta. Egli introdusse la ????????, il consiglio composto da ventotto anziani che deteneva il potere legislativo insieme ai due re. Nelle adunanze, il popolo aveva comunque il diritto di veto sulle leggi proposte dal consiglio. In realtà tale diritto poteva essere esercitato solo dagli aristocratici, ovvero gli Spartiati, e non dai piccoli proprietari terrieri privi di cittadinanza, i Perieci, né, tantomeno, dagli Iloti, contadini privi di diritti politici e civili.
La costituzione di Licurgo vincolò notevolmente i cittadini spartani e si narra che egli stesso, dopo aver obbligato la popolazione a giurare sulle sue leggi, partì per un lungo viaggio verso Creta, dove morì probabilmente suicida.
I Giuristi in Grecia
La Grecia, pur essendo la culla di arti e scienze, non è stata la patria del diritto, la cui paternità si deve, invece, ai Romani. Nessuna città greca ha avuto veri e propri giuristi, specialisti di diritto con il compito di riflettere sulle strutture e sull’elaborazione di concetti giuridici generali e astratti. Ad Atene, infatti, depositari del diritto erano gli “esegeti”, sacerdoti la cui competenza si limitava alle regole del diritto sacrale e religioso, considerate di origine divina.
Né possono definirsi giuristi i “logografi”, attivi ad Atene tra il V e il IV secolo a.C., tra i quali si ricordano celebri oratori come Demostene e Lisia. Costoro, infatti, su commissione e dietro pagamento di lauti compensi, componevano le orazioni giudiziarie che le parti coinvolte in un processo avrebbero successivamente recitato in tribunale. Ad Atene, secondo la procedura greca, accusatore e accusato dovevano sostenere personalmente le proprie ragioni davanti ai giudici ed i logografi, lungi dall’essere giusperiti erano professionisti dell’arte della retorica. Il loro compito, dunque, non era quello di interpretare la legge o individuare principi astratti, ma di convincere i giudici, privati cittadini e spesso privi di cognizioni giuridiche, ricorrendo ad efficaci tecniche e stili di persuasione.
Le orazioni giudiziarie, scritte dai logografi, anche se non redatte da giuristi, costituiscono una importante fonte di cognizione del diritto greco ateniese del V e IV secolo a.C.
Un’attenzione particolare deve essere, tuttavia, rivolta ai dati giuridici rinvenibili nelle orazioni giudiziarie e nelle opere considerate fonti di cognizione atecniche o extragiuridiche. Si tratta di fonti di carattere storico, letterario, filosofico, linguistico o erudito da cui solo indirettamente è possibile evincere l’esistenza di regole giuridiche. In quanto tali si contrappongono alle fonti di cognizione tecniche o giuridiche, costituite dai documenti e dalle opere degli esperti di diritto, in cui sono riportate in modo diretto sia leggi che istituti giuridici.
Il diritto greco e i diritti greci
Alla luce di questa disamina, è lecito parlare di Diritto greco?
Il diritto ateniese, a causa della grande influenza politica e culturale esercitata da Atene, incise maggiormente sugli ordinamenti delle altre poleis, ma sarebbe riduttivo designare con l’espressione “diritto greco antico” uno specifico ordinamento giuridico, considerato che ciascuna città-stato era governata da un proprio regime giuridico di autonomia e autarchia. E’, dunque, più corretto parlare di una forma regionale e storicamente delineata di diritto positivo, basata su un comune pensiero giuridico e sugli stessi principi e che consentiva che leggi dettate da Caronda per K???v? (Catania) venissero volutamente impiegate da altre poleis.
Autorevoli giuristi, considerando le differenze sociali, economiche etniche e culturali tra le varie poleis, sono giunti alla conclusione che non si possa parlare propriamente di diritto greco, ma di “diritti greci”, anche se non possono essere ignorati elementi di contatto e istituti comuni tra le diverse città.
E’ vero anche che elementi culturali condivisi, sia in città che in campagna, come la lingua, la religione, i costumi, contribuirono a considerare “barbaro”, chi non era greco, e a ritenere ammissibile il concetto di “diritto greco”, benchè adattato e circoscritto a precise coordinate spaziali e temporali.
Conclusioni
Il contributo del diritto greco, o dei diritti greci, come sopra descritto, è stato determinante per le culture occidentali che si svilupparono successivamente, prima fra tutte quella latina, ponendone le basi filosofiche e giuridiche.
L’idea di una società giusta, fondata sul nomos (legge), per mantenere l’ordine sociale, è il fondamento dei sistemi democratici e partecipati, alla base delle società contemporanee.
Educare quindi alla cittadinanza e alla partecipazione civica, come previsto dai documenti ministeriali, non significa ricercare “la politica nel luogo sbagliato, nei concetti sbagliati, ai piani sbagliati, nelle pagine sbagliate dei quotidiani” (Ulrich Beck), ma risalire alle origini del processo, individuando collegamenti e relazioni, acquisendo ed interpretando informazioni, sviluppando il pensiero critico anche in relazione al passato.
I lasciti del diritto greco, sebbene non strutturati in un codice, ma desumibili da frammenti, sottolineano le relazioni fra individuo e società secondo una dimensione politica, riferendosi ai diritti e alle responsabilità del singolo verso lo Stato; sociale, in relazione al comportamento tra individui; culturale, attraverso conoscenze e comportamenti condivisi; economica. Elementi tutti desumibili dal patrimonio giuridico greco tramandatoci nelle opere di Cicerone, Strabone e Plutarco.
Bibliografia
“Il diritto nella Magna Grecia: tra tradizione e innovazione.” *Rivista di Diritto Romano*, 15(2), 123-145.
“Le istituzioni giuridiche delle città greche in Italia.” *Studi Classici e Orientali*, 64(1), 45-67.
“Il diritto e la giustizia nelle colonie greche: un’analisi della Magna Grecia.” *Giurisprudenza e Storia*, 18(3), 201-220.
“La codificazione del diritto nelle poleis della Magna Grecia.” *Annali di Storia del Diritto*, 9(4), 89-103.
I Sistemi giuridici e pratiche legali nella Magna Grecia.” *Journal of Ancient Law*, 25(1), 67-85.
“Le fonti del diritto nella Magna Grecia: un approccio comparativo.” *Rivista di Storia del Diritto*, 22(2), 150-175.
“Vita giuridica e sociale nelle colonie greche dell’Italia meridionale.” *Quaderni di Storia Antica*, 30(1), 35-58.