L’obbligo vaccinale a scuola, ecco cosa cambia

L’obbligo vaccinale è senza dubbio un elemento che condizionerà largamente il sistema scolastico, a partire dalle scuole materne fino alle superiori. Come è noto, dal 15 dicembre tutti i docenti, i presidi e i collaboratori amministrativi devono tassativamente sottoporsi alla somministrazione di almeno una dose del vaccino anti-Covid, pena l’impossibilità di accedere alle strutture scolastiche e lavorare regolarmente. 

Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MI è stato molto chiaro nella circolare del 7 dicembre 2021, nella quale viene stabilito che non sono solo i lavoratori delle scuole non paritarie a dover aderire, ma anche tutti i lavoratori nell’ambito dei servizi educativi dell’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti e dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, indipendentemente dalle caratteristiche della mansione, che sia a tempo indeterminato o meno.

Quali sono le conseguenze?

Cosa succederà al personale che non ha intenzione di vaccinarsi? E’ la stessa circolare del 7 dicembre a fornire la risposta: nel caso in cui non si sia in possesso del Super Green Pass, è compito del preside invitare il diretto interessato a presentare la richiesta di vaccinazione entro cinque giorni, e la vaccinazione dovrà avvenire entro un massimo di venti giorni. Durante i primi cinque giorni il personale può continuare a svolgere regolarmente la propria attività, sempre con il necessario possesso della certificazione verde base, che può essere ottenuta tramite tampone. Nel caso in cui, al termine dei cinque giorni, l’interessato non dovesse presentare la domanda di vaccinazione, allora il preside può avviare la procedura per mancato adempimento. Questa procedura ha come prima conseguenza una sanzione amministrativa, che oscilla tra un minimo di 600 euro fino a un massimo di 1500. Ma non è tutto: questa procedura implica l’immediata sospensione del lavoro, e durante il periodo di sospensione non ci sarà nessun compenso o retribuzione. In ogni caso, secondo la circolare del ministero, “la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”. 

Il controllo verrà effettuato sempre nella stessa maniera, tramite l’applicazione per smartphone “Verifica C19”, già in uso da settembre. Resta l’esenzione per il personale soggetto a problematiche particolari che esulano dal vaccino, sempre con il necessario attestato di medicina generale.