Il tribunale di Bari ordina l’immissione in ruolo dei supplenti con più di 36 mesi di servizio tra il 2004 e il 2009

Vinti altri due ricorsi ANIEF, in primo grado, in soli 4 mesi, nonostante la sentenza della Cassazione. Per il giudice del lavoro Chirone La Notte, la normativa (D.L. 134/09 e D.L. 70/11) derogatoria nella scuola rispetto alla direttiva comunitaria 1999/70/CE non è retroattiva, pertanto, stante la prescrizione decennale, rimane vigente la legge 247/07 che prevede la stabilizzazione, indipendentemente da ragioni di legittimità. Miur condannato a 20.000 Euro di risarcimento (9 mensilità), 2.500 Euro di condanna alle spese e riconoscimento degli scatti e del pre-ruolo nella ricostruzione di carriera.

Per il giudice, gli interventi del legislatore nel settore della scuola non brillano per coerenza e chiarezza in quanto danno l’idea di qualcosa di raffazzonato, eppure è indubbio come siano precettive le norme del decreto legislativo 368/01, in tema di stabilizzazione dei precari, nel rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti afferenti al pubblico impiego e alla scuola, prima della previsione di una speciale deroga introdotta dal legislatore già il 24 settembre 2009. Di conseguenza, anche per effetto della legge finanziaria 2008, tutti i dipendenti pubblici che hanno maturato un servizio superiore ai 36 mesi anche non continuativi tra il 2004 e il 2009 hanno diritto all’assunzione a tempo determinato dal 1° aprile 2009, anche nella scuola, dove peraltro il personale docente ricorrente ha superato un pubblico concorso – come la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di apprezzare – grazie al quale è stato inserito nelle graduatorie permanenti da cui si assume per il 50% dei posti.

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