Concorsi e docenti precari di III fascia d’Istituto

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CONCORSI: per Adida anche i docenti di III fascia d’Istituto hanno diritto ad accedervi

Premessa: In passato si chiamavano con nomi pittoreschi quali “Aserejé”, “Waka Waka”, “Chiuaua” e anche se a lungo andare potevano risultare fastidiosi, in fondo portavano allegria e spensieratezza.. Come tutti gli anni anche l’estate del 2012 avrà i suoi tormentoni, ma in questo caso è necessario constatare che non solo nomi come “TFA” e “concorsi a cattedre” non hanno nulla di folcloristico e vivace, ma che di certo il solo nominarli porterà nei cuori di ogni precario della scuola un irrefrenabile senso d’angoscia e di ansia.
Eh si, perché oltre a dover superare un triplo test per accedere a percorsi universitari a pagamento e con obbligo di frequenza al fine di acquisire un titolo, l’abilitazione, che a parere di Adida tale personale già possiede, a gettare questo personale nello sconforto più assoluto non mancava altro che la pubblicazione da parte del MIUR di una serie di annunci mediante i quali comunicava di voler procedere all’allestimento di nuovi concorsi a cattedra per il reclutamento del personale scolastico, escludendo per altro dalla partecipazione agli stessi i docenti precari di III fascia che per anni, con il loro instancabile e insostituibile lavoro, avevano garantito la continuità di molte scuole.

Ma è davvero legittima l’esclusione dei docenti precari di III fascia dai concorsi a cattedra che il MIUR vorrebbe allestire, e soprattutto è legittimo richiedere a personale con anni di servizio di sottoporsi a questa ulteriore procedura con il rischio di vedersi scavalcati da personale più giovane e con meno esperienza? A parere di Adida no, e scopo di questo testo è quello di dare una risposta completa ed esauriente alla seguenti domande.

E’ LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DEI DOCENTI PRECARI DI III FASCIA DAI CONCORSI A CATTEDRA? Al fine di fare definitiva chiarezza sull’argomento è necessario citare alcuni dei punti salienti delle seguenti fonti normative:
a. Scuola Secondaria: Decreto Interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998:

ART. 2 Possono partecipare ai concorsi a cattedre […] coloro che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l’ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi […] coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l’anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999.

b. Scuola dell’Infanzia e Primaria: Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 Art. 15 co. 7: 7.:

I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Risulta evidente che a fronte di quanto documentato la vigente normativa garantisce l’accesso ai pubblici concorsi a cattedra se non proprio alla totalità dei docenti precari di III fascia d’Istituto, se non altro ad una larghissima fetta di loro. Oltre a ciò è però ulteriormente necessario precisare che ad avviso di Adida l’esclusione di una parte dei precari di III fascia da tale opportuna risulta non solo inopportuna ma soprattutto illegittima. Per comprendere questo concetto è anzitutto necessario considerare che la ratio che portò all’approvazione del DI 460/1998 si basava su una visione ed organizzazione del sistema scolastico completamente differente da quella attuale. All’epoca le SSIS e i Corsi di Scienze della Formazione Primaria erano in fase di avvio e la normativa prevedeva inoltre che l’accesso ai Ruoli e alle corrispondenti Graduatorie Ad Esaurimento avvenisse ESCLUSIVAMENTE mediante concorsi a cattedra che dovevano essere banditi con cadenza triennale. Così come per i TFA, la definizione dei posti annualmente banditi per l’accesso ai percorsi formativi previsti dalla L. 341/1990 (SSIS/SFP) doveva essere gestita mediante una programmazione rigida e attenta dei posti annualmente disponibili e delle necessità del sistema scolastico.

Stiamo parlando quindi di intenti che se mantenuti avrebbero portato ad un sistema perfettamente equilibrato che in breve tempo avrebbe condotto “all’estinzione dei precari di III fascia” e alla creazione di un sistema in cui si premiavano il merito e le capacità individuali tutelando al contempo la continuità didattica e la sicurezza sociale dei lavoratori della scuola[1]. Essendo inoltre necessario garantire i diritti acquisiti di chi già insegnava o aveva titolo ad insegnare e di chi aveva intrapreso e/o stava per intraprendere un percorso universitario che avrebbe portato all’acquisizione di una qualifica che la legge definiva valida e idonea all’insegnamento[2], giustamente il legislatore volle mantenere tale diritto acquisito, che probabilmente sarebbe stato invece negato ai soggetti che si fossero iscritti all’università successivamente al 1999, i quali, non solo non avrebbero dovuto poter beneficiare della possibilità di inserirsi nella III fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto, ma nemmeno avrebbero potuto partecipare ai concorsi a cattedre triennali con la sola laurea diploma. Qualora essi avessero desiderato intraprendere la carriera di insegnate avrebbero invece dovuto iscriversi dopo la laurea[3] ai corsi biennali di Specializzazione all’Insegnamento previsti dalla L. 341/1990 e infine superare una selezione concorsuale.

Va però evidenziato che nei fatti nessuno degli intenti prefissati dal legislatore di allora venne mai mantenuto! Come tutti sanno l’ultimo concorso a cattedre venne bandito nel lontanissimo 1999, la programmazione dei posti per l’accesso alle SSIS avvenne in modo del tutto scriteriato, mentre appena un paio di anni più tardi, si concedeva l’accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento ai soli Sissini (un paio di anni più tardi saranno i laureati in Scienze della Formazione Primaria a beneficiarne), escludendone i precari di III fascia che sotto un profilo giuridico avrebbero dovuto esserne equiparati.

Ciò ha portato nel corso degli anni ad un aggravamento del problema III fascia a cui il legislatore ha dovuto porre un temporaneo rimedio nel 2005, mediante l’emanazione della L. 143/2004 e dei relativi decreti attuativi, con cui si è concesso l’accesso a “percorsi riservati volti all’acquisizione dell’abilitazione/idoneità” destinati al personale docente che aveva maturato entro la data di emanazione del decreto almeno 360gg. di servizio. Tale rimedio tuttavia non risolvendo il problema alla radice e limitandosi a tamponare alla bene e meglio il problema nell’immediato non ne ha impedito il riformarsi ed il ripresentarsi in forma ancora più grave e seria del passato.

In sostanza ciò che si vorrebbe dire è che le “disparità” operate dal DI 460/1998 in materia di accesso ai concorsi a cattedre sarebbero state fondate se il legislatore avesse dato piena attuazione ai propri propositi e alla normativa vigente all’epoca. Se così infatti fosse stato, i precari di III fascia laureati dopo il 2003 probabilmente non avrebbero avuto titolo all’accesso alla III fascia d’Istituto, non sarebbero stati definiti possessori di titoli validi all’insegnamento e in ogni caso non avrebbero probabilmente avuto l’opportunità di esercitare la professione di insegnante. La situazione attuale vuole però che non vi sia alcuna differenza giuridica e sostanziale fra i precari di III fascia laureati precedentemente al 2003 e/o diplomati entro il 1998 e i colleghi che hanno acquisito successivamente la qualifica. Entrambi esercitano le stesse identiche mansioni e hanno titoli con valenza identica. Qualsiasi discriminazione nell’accesso ai concorsi per esami e titoli risulta pertanto infondata, irrazionale ed illegittima.

Francesca Bertolini (Coord. Nazionale Adida)

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