Prove invalsi 2011: un no arriva da Cobas Scuola

Pubblichiamo un comunicato stampa di Cobas Scuola Piemonte sulle Prove Invalsi 2011.

LE SCUOLE RIFIUTANO LE SPERIMENTAZIONI SUL MERITO
ORA RIFIUTIAMO LE PROVE INVALSI(CHE NON SONO OBBLIGATORIE)

È ormai chiaro a tutti, anche a coloro che in questi anni si erano affannati a sostenere la “cultura della valutazione”, quale sia la finalità vera dei test INVALSI: agganciare a questi risultati la carriera dei docenti. A SECONDA DI COME I TUOI STUDENTI SVOLGONO I QUIZ, SARÀ STABILITO IL TUO STIPENDIO. È questo infatti il succo delle sperimentazioni sul merito che la Gelmini sta cercando di far partire in 4 città italiane. MA SIA A PISA CHE A TORINO CHE A NAPOLI il Ministero non è riuscito a trovare le 15 scuole che dovevano sottoporsi alla sperimentazione sul merito: i Collegi docenti, in massa e a larghissima maggioranza, hanno detto NO.

Il Ministero allora ha aggiunto altre due città (Milano e Cagliari) ed ha allargato alle intere province di Torino e Napoli la ricerca delle scuole volontarie. I docenti italiani hanno dato, per noi tutti, una grandissima prova di resistenza e di difesa della libertà di insegnamento. Ora
sta a noi opporci nelle nostre scuole alle prove INVALSI che, è bene ricordarlo, non sono affatto obbligatorie.
Gli scorsi anni i Dirigenti scolastici hanno impedito ai Collegi docenti di esprimersi sulla questione delle prove Invalsi affermando che esse sono obbligatorie e che il Collegio non ha
competenza in materia. Tali affermazioni non sono esatte: i dirigenti non ricevono ordini
dall’INVALSI né dal direttore dell’Ufficio Regionale, tanto meno dagli ispettori. I dirigenti devono
presiedere i Collegi Docenti garantendo il rispetto delle scelte didattiche; inoltre devono
ascoltare i genitori e informarli, seriamente. Se non lo fanno, si pongono come esecutori
illegittimi della volontà gerarchica di quelli che considerano loro superiori e calpestano le
prerogative degli organi collegiali. Occorre farglielo notare, perché il conflitto non è tra
insegnanti e dirigenti, ma tra didattica libera degli insegnanti e didattica autoritaria e normativa
del ministero.
1) Quali sono le classi e le materie interessate? Per matematica e italiano, seconde e
quinte della suola primaria, prime della scuola secondaria di primo grado (la classe terza è già
testata con l’esame di stato), seconde della scuola secondaria di secondo grado. Le prove si
svolgeranno nel mese di maggio
2) È vero che le prove INVALSI rientrano negli obblighi di servizio? E’ assolutamente
infondato: il contratto nazionale non prevede nulla di tutto ciò (Cfr CCNL 2006-2009 art. 28 e
art. 29).
3) Le prove Invalsi sono obbligatorie? No, l’unica prova obbligatoria è quella dell’esame di
terza media, prevista dalla legge 176/07 all’interno dell’esame di stato. Per tutte le altre classi
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non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove
INVALSI.
4) È vero che c’è una circolare che parla di obbligatorietà? Sì, è vero; per essere precisi: lo
scorso anno il MIUR ha emanato una circolare (n° 86, del 22 ottobre 2009), quest’anno
addirittura vuole cavarsela con una Nota [Nota 30 dicembre 2010, Prot. N. 3813] che recita: “La
valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni
scolastiche, statali e paritarie.” Ma le circolari e le Note ministeriali non sono fonti del
diritto: interpretano la legge e possono prevedere modalità applicative, ma non sono vincolanti,
né tantomeno possono far sorgere diritti o obblighi Su questo punto c’è un’ampia casistica
giurisprudenziale ma sono, in particolare, decisive due recenti sentenze della Corte di
cassazione:la sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010 prevede che “la violazione di circolari
ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di
legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti
unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione
dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli
atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Peraltro, le circolari dell’amministrazione finanziaria,
che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non vincolano né
i contribuenti nè i giudici e non costituiscono fonti di diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai
predetti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di cassazione”. Altra
sentenza storica ed importante sul punto è quella della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del
2 novembre 2007 con la quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto valore di
una circolare emanata dalla pubblica amministrazione: natura di atti meramente interni della
pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione e non
vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando le
precedenti pronunce sull’argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto
(di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna
efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in
quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere
considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: la
circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è
vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio
(atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della
circolare”: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l’atto emanato sarà
legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è
corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo
condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative
dell’amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all’amministrazione stessa un potere
normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.
Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007.
Naturalmente se una circolare non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, tantomeno
può vincolare un’ Istituzione scolastica dotata di autonomia e men che mai può farlo una
semplice nota”!
5) È legittimo che il Dirigente aderisca in nome della scuola alle prove INVALSI? No; la
dirigenza scolastica non ha alcuna facoltà di aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è
nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico deve, invece,
esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto
favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25
del D.L.vo n° 165/2001). Gli atti unilaterali dei Dirigenti, sulla materia in oggetto, non possono
avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non è tenuto in alcun modo a
partecipare direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare
all’eventuale organizzazione delle stesse.
6) Il Collegio Docenti può deliberare la non adesione alle prove INVALSI? Certamente sì: il
Collegio docenti ha competenza generale in campo didattico da esercitare nel rispetto della
libertà insegnamento del singolo docente costituzionalmente garantita. Infatti, l’art. 7 comma 2
del testo unico sulla scuola prevede che “il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in
materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la
programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; ..
d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario,
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; …) adotta o promuove nell’ambito
delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e
seguenti”. Inoltre, il regolamento sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede all’art. 4 c.4 :”
Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la
realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale, Coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia
di interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”
La Nota Miur è in palese contrasto con le norme citate, in quanto impone al Collegio docenti
una specifica tecnica di valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica,
riducendone quindi arbitrariamente la discrezionalità e la competenza
7) Se il Collegio Docenti ha espresso un voto contrario alle prove INVALSI, ma il Dirigente
ha già iscritto la nostra scuola, possiamo ugualmente rifiutarci di somministrare le prove? Sì; è il
Dirigente che ha compiuto un atto illegittimo visto che ogni decisione che riguarda la didattica
deve essere deliberata dal Collegio Docenti. Senza una delibera favorevole del Collegio,
nessuno può imporre una qualsiasi attività ai docenti;
8) Se la nostra scuola è una scuola campione, è vero che siamo obbligati a svolgere le
prove? Non è affatto vero; il fatto di essere una scuola campione non inficia tutto l’assetto
normativo finora ricordato. Essere una scuola campione significa solamente che il giorno della
somministrazione saranno presenti a scuola dei somministratori esterni. Ma ovviamente
nemmeno loro hanno il potere di sovvertire una decisione contraria del Collegio Docenti.
9) Può il Dirigente obbligarci a riunioni di preparazione alla prova INVALSI e ad altre ore d i
lavoro per la loro correzione? E’ cosa totalmente illegittima: il lavoro straordinario deve essere
previsto dal Pof, cioè essere approvato dal Collegio docenti; inoltre è opportuno precisare che il
lavoro straordinario è volontario e non può essere imposto con un obbligo di servizio; esso, altro
dettaglio, deve essere pagato, perché la correzione delle prove Invalsi non rientra nelle 40 + 40
ore previste dal Contratto nazionale.
10) È legittimo cambiare la programmazione giornaliera di una classe per effettuare le
prove? È legittimo che il giorno delle prove alcuni docenti siano mandati in altre classi? No, si
tratta di violazione della libertà di insegnamento: la programmazione dell’attività didattica è
liberamente scelta dall’insegnante; solo una delibera del Collegio può permettere modifiche di
questo tipo. Dunque il giorno delle prove comportiamoci così: qualunque richiesta di modificare
il normale andamento della didattica (lasciare la nostra classe per permettere la
somministrazione del test ad altri colleghi, nostro spostamento in altra classe per somministrare
il test, spostamento della nostra classe nel nostro orario in altro locale della scuola, ecc.)
rifiutarsi e chiedere al DS un ordine di servizio scritto.
11 ) Cosa può fare la RSU? La Rsu può chiedere un incontro (e congiuntamente inviare una
lettera) con il DS in cui si chiarisca che, senza una delibera del Collegio che approvi l’adesione
agli Invalsi, si impugneranno gli ordini di servizio sui cambiamenti di orario e di programmazione
in quanto illegittimi, chiamando il DS a pagare di tasca propria il lavoro in più svolto dai docenti
(ad es. nella correzione delle prove).
12) Cosa possono fare i docenti? Pretendere che il Collegio si esprima e, nel caso in cui il
DS rifiuti di mettere l’argomento all’odg, raccogliere le firme per un collegio docenti
straordinario: il DS infatti è obbligato a convocare il Collegio se 1/3 dei componenti ne fa
richiesta.

Cobas Scuola Piemonte
via San Bernardino 4 – 10141 Torino
tel/fax 0113345345 cell. 3477150917
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