Passaggi profilo personale ATA

Nota del MIUR riguardo ai passaggi profilo personale ata per garantire l’accesso alla prova finale a chi frequenta i corsi in provincia diversa.
La nota 6968/10 fornisce indicazioni operative per allineare i tempi delle varie procedure.

Il MIUr con la nota 6968 del 23 luglio 2010, ha fornito indicazioni operative agli Uffici scolastici regionali per garantire la partecipazione alle prove finali per coloro che frequentano i corsi in provincia diversa da quella nella quale hanno presentato la domanda.

In considerazione delle diverse consistenze dei candidati e modalità organizzative nelle varie province si è reso necessario fornire indicazioni per garantire la partecipazione alle prove finali attraverso modalità operative che consentano la conclusione dei corsi in tempo utile per sostenere la prova finale.

VIA CGIL FLC

LA NOTA

Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. A00DGPER 6968 Roma, 23 luglio 2010
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.
All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 – FIRENZE
Oggetto: Personale ATA – Contratto collettivo nazionale integrativo 3/12/2009 – Procedure
per i passaggi dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 –
Tempistiche differenziate dei piani di formazione
Come è noto (punto K dell’allegato tecnico al CCNI in oggetto), agli Uffici scolastici
regionali è affidato il compito di provvedere all’organizzazione ed erogazione delle attività
formative in presenza e delle relative prove finali, pertanto ciascun Ufficio può definire, nel
rispetto degli obiettivi generali e delle regole contrattuali ed un modo autonomo, lo
svolgimento temporale delle varie attività.
E’ altrettanto noto il punto 6.3 del Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2010 in cui si
prevede che il candidato, richiedente la mobilità professionale in altra provincia e rientrante nel
contingente individuato dall’Allegato 1 del medesimo Decreto, come per il test selettivo, svolge
il percorso formativo presso la provincia di servizio, mentre sostiene l’esame finale di cui
all’articolo 8 del CCNI presso la provincia scelta dall’interessato per la mobilità professionale.
Ciò premesso, per la diversa consistenza del numero dei richiedenti e per la diversa
tempistica di pubblicazione degli elenchi da cui estrarre i soggetti da avviare alle fasi
successive (formazione + valutazione), nei diversi ambiti provinciali potrebbero venire ad
esistere differenti piani di attività tali da non consentire al candidato l’ effettuazione della
formazione nella provincia di servizio e l’effettuazione della prova finale nell’eventuale altra
provincia ove ha richiesto la mobilità.
Al fine di non arrecare nocumento alle posizione individuali degli aventi diritto, si avrà
cura di considerare attentamente le singole situazioni. In primo luogo si dovrà considerare se
la tempistica differenziata rientra nei termini di tolleranza dell’ assenza dalle attività formative
in presenza di cui al F dell’Allegato tecnico al CCNI in oggetto. Nel caso in questione, una volta
completata interamente la parte on-line della formazione e la trentaquattresima o la ventesima
ora di formazione in presenza (rispettivamente per i passaggi all’Area D e all’Area B) il corso
potrà ritenersi formalmente già frequentato, per cui il candidato potrà cessare la frequenza per
la parte restante del corso e accedere al successivo momento valutativo finale in altra
provincia. L’ufficio amministrativo responsabile della formazione provvederà ad integrare, ove
necessario, la documentazione del candidato con l’apposito attestato delle attività svolte.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico
Qualora la situazione non fosse interamente riconducibile all’ipotesi sopra citata, il
candidato, oltre a completare interamente la formazione on-line prevista, assicurerà la sua
partecipazione al massimo possibile delle ore di formazione in presenza programmate, mentre
le ore mancanti al raggiungimento dei minimi necessari al riconoscimento della formazione
svolta verranno assicurate dalla partecipazione ad una attività lavorativa specifica propria del
profilo professionale superiore da attivarsi nell’ istituzione scolastica in cui il candidato presta
servizio. Il Dirigente scolastico e/o il Direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarerà
l’avvenuto espletamento e la durata dell’attività lavorativa in questione che eccezionalmente,
proprio in forza delle necessità rappresentate, potrà essere considerata equiparata all’attività
formativa.
Gli Uffici territoriali competenti allo svolgimento della prova finale, oltreché accettare la
documentazione attestate le attività lavorative e formative svolte, assicureranno che il
candidato in questione possa effettuare la prevista prova finale in coda al piano delle prove di
esame opportunamente programmate.
Si prega di informare tempestivamente le rispettive strutture territorialmente
competenti per l’effettuazione della formazione e delle prove finali, fermo restando che
dovranno essere tempestivamente comunicati i casi eventuali non recuperabili dalle indicazioni
di cui alla presente nota.
Con l’occasione si precisa che i candidati che avessero presentato domanda di mobilità
sia per i l profilo di Assistente Amministrativo che di Assistente Tecnico e qualora fossero
individuati per la partecipazione ai rispettivi percorsi formativi, dovranno svolgere
completamente entrambe le procedure che prevedono sia distinte formazioni sia prove finali.
f.to Il Direttore Generale
– Luciano Chiappetta –

1 thought on “Passaggi profilo personale ATA

  1. mobilita’professionale del personale ATA dall’area contrattuale inferiore a quella immediatamente superiore profilo assistente tecnico la sottoscritta IandoliCarmela colloboratrice scolastica presso Liceo Scientifico Mancini di Avellino avendo preso visione dell’elenco dei candidati esclusi, dalla mobilità professionale per il profilo di assistente tecnico pubblicato dal CSA di Avellino in data 14/07/2010 prot. 8373 nel quale era incluso il suo nominativo con la motivazione art.4 – comma 1 del CCNI del 03/12/2009 (mancanza di titolo valido per l’accesso).
    la sottoscritta presentava reclamo avverso per tale esclusione al CSA di Avellino in quanto la sottoscritta è in possesso del diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso formativo triennale di “Adetto alla segreteria d’azienda” e del diploma di maturità professionale di “Segretario di Amministrazione” conseguito a seguito del completamento dello stesso percorso formativo con la frequenza del bienno successivo, quindi essendo la qualifica di Segretaria d’Azienda parte integrante del diploma di Segretaria d’amministrazione (come recita il comma4 dell’art.556 del testo unico297/94)e che comunque il sistema meccanografico on-line aveva già riconoscito tale diploma attraverso l’abbinamento esatto del codice.
    Il CSA di Avellino in considerazione di tale reclamo presentato ha riconosciuto il diritto della sottoscritta ad essere inserita nella graduatoria per la mobilità professionale però non riconosce alcun punteggio al diploma di maturità giustificandosi che non è diploma specifico che a tale area (AR21) si accede solo con la qualifica professionale.LA SOTTOSCRITTA ACCEDE ALLA SELEZIONE IN VIRTU’ DELLA QUALIFICA SUDDETTA MA NON LE VENGONO ACCREDIDATI I PUNTI relativi al possesso del diploma di maturità di segretaria di amministrazione titolo corrispondente alla specifica area professionale codice RR2C come sopra indicato IN QUESTO MODO LA SOTTOSCRITTA VIENE PENALIZZATA IN QUANTO NON ha le PARI apportunità COme LE ALTRE AREE. la sottoscritta fa presente che fino al 30/06/2010 ha lavorato presso l’istituto albrghiero di avellino con tale diploma, inoltre la sottoscritta fa presente che ha superato la prova selettiva con 30/30 quindi è una presa per i fondelli la prova selettiva. Non è giusto che per rivendicare un suo diritto deve ricorrere al giudice del lavoro IN ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA VI SALUTa E RINGRAZIa ANTICIPATAMENTE

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